Ma quali sono i tempi e le modalità che il cittadino ha a disposizione per richiedere un rimborso? Come avviene la restituzione e quali documenti bisogna presentare? Scopriamolo insieme.

Come anticipato, nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la mancata effettuazione del rimborso entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. Il rimborso si compone di due parti:

    • l’importo versato per errore dal contribuente (il dovuto)
  • interessi legali al tasso vigente

Per ottenere il rimborso, basta utilizzare un modello idoneo presente sul sito del Comune  oppure procedere in modalità cartacea presso l’Ente o fare richiesta tramite e-mail. Per i contribuenti meno smart, è possibile inviare richiesta scritta in carta semplice. In questo caso, bisogna indicare:

  • annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso IMU
  • generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail)
  • imposta correttamente dovuta
  • imposta erroneamente versata (allegare quietanze di pagamento)
  • differenza richiesta a rimborso IMU
  • causale richiesta di rimborso IMU
  • precisare la modalità con la quale l’Ente dovrà procedere per il rimborso IMU.

Le somme rimborsate dal Comune possono essere erogate tramite:

  • bonifico bancario o postale
  • pagamento presso lo sportello bancario della tesoreria comunale
  • il riversamento (nel caso di pagamento effettuato a Comune differente).

Cosa fare se si paga l’IMU in eccesso?

Come chiedere il rimborso.

IMU versata in eccesso, cosa fare se si paga un importo errato? È possibile richiedere il rimborso? Un semplice errore di calcolo può generare un esito di maggiore imposta da versare. Scopriamo come rimediare in caso di versamento in eccesso dell’Imposta Municipale Unica e a chi rivolgersi. 

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e si paga a livello comunale. Se versata in eccesso, il contribuente può richiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

Come si paga l’IMU: la guida per non sbagliare

Le modalità che permettono di saldare il pagamento dell’IMU sono due: con due rate, oppure in rata unica (per chi ha provveduto a giugno). È possibile eseguire il pagamento mediante modello F24 ordinario, F24 editabile oppure F24 semplificato IMU utilizzando i seguenti codici tributo:

  • Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) codice 3912
  • Fabbricati rurali codice 3913
  • Terreni codice 3914
  • Aree fabbricabili 3916
  • Altri fabbricati codice 3918
  • Immobili categoria D-Stato codice 3925
  • Immobili categoria D- Incremento Comune codice 3930

In alternativa, è possibile optare per il bollettino postale precompilato spedito direttamente a casa, presso l’indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile. Anche in questo caso, è consentito al cittadino effettuare il pagamento in un’unica rata (entro giugno) oppure in due rate, a giugno e a dicembre.

Come si calcola l’IMU 2023 Formula

Per il Calcolo IMU, abbiamo bisogno della Rendita Catastale, che si può recuperare attraverso una visura catastale o in alcuni comuni direttamente online.

Ora passiamo al calcolo vero e proprio:

  • Rendita Catastale + 5%, il risultato ottenuto va moltiplicato per un coefficiente a seconda del tipo di immobile (160 per le abitazioni e pertinenze, 140 per immobili a uso collettivo, laboratori artigianali e stabilimenti balneari, 135 per terreni, 80 per uffici, studi, banche e assicurazioni, 55 per negozi).

Modello 730/2023 contratti di locazione

Detrazioni affitti per inquilini 2023: a chi spettano e come si calcolano

Dichiarazione dei redditi PF e 730/2023: le detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione, i requisiti per usufruirne e quali sono gli importi spettanti

Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale.

Per questo motivo, in sede di dichiarazione dei redditi, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

In linea generale, l’agevolazione è limitata ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti stipulati per l’abitazione principale, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato.

La detrazione è definita in misura fissa che varia in base al reddito dell'inquilino e alla tipologia contratto.

1) Dichiarazioni 2023: importi detrazioni per canoni di locazione

Abbiamo detto che in sede di dichiarazione dei redditi (730/2023 o Redditi PF 2023), i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione, in virtù del contratto di locazione, riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell'affittuario (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). In particolare, le detrazioni previste dal legislatore per i suddetti contribuenti sono:

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale

Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (da indicare nel rigo E72).

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

Come evidenziato nelle istruzioni del Modello di dichiarazione 730/2023 (anno di imposta 2022) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare la Sezione V - (righi da E71 a E72) a seconda della tipologia.

e sono riconosciute secondo i seguenti importi, così riepilogati:

RIGO

CODICE DETRAZIONE

(da indicare in colonna 1 - Tipologia)

DETRAZIONE (*)

E71

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;

 

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro

247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

 

Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale

20% del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, l’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;

In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.

E72 Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro

495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(*) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Nel Modello Redditi PF 2023 è necessario compilare il Rigo RP71 (inserendo i rispettivi codici 1, 2 o 4 a seconda della tipologia) o il Rigo RP72.

2) Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:

300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

3) Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale

Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.

Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

 

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.

4) Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti

Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età, è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro, e fino ad un massimo di 2.000 euro. Non può essere inferiore a 991,60 euro.

La detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.

La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.

La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall'abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

L'importo deve essere indicato nel modello 730/2023 (anno di imposta 2022) al rigo E71 con il codice 4.

5) Dichiarazioni 2023: detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:

trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;

il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;

la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura

di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Nel modello dichiarativo 730/2023 deve essere indicata nel rigo E72

Dichiarazioni 2023: detrazioni per studenti fuori sede

E' utile infine ricordare che è prevista una detrazione Irpef anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro, e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:

in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente

e comunque in una Provincia diversa

oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Tale detrazione va indicata nel modello 730/2023 nei righi E8-E10 con il codice 18.

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per questa spesa varia in base all’importo del reddito complessivo:

spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,

in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.


IMU sulle pertinenze, l’agevolazione spetta anche senza la dichiarazione del contribuente

Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso di accertamento

è quanto si legge nell‘ordinanza.

 

IMU 2023, si paga sulle pertinenze della prima casa?

Prima di scoprire se l’IMU si paga sulle pertinenze della prima casa, diamo un’occhiata al significato di pertinenza che viene definito dall’articolo 8 comma 3 del Dlgs 23/2011. Nelle pertinenze dell’abitazione principale rientrano quelle classificate nelle categorie catastali:

 

  • C/2 magazzini e locali deposito, quindi soffitti e cantine
  • C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage
  • C/7, tettoie chiuse o aperte.

 

Per quanto riguarda l’IMU, è prevista l’esenzione dal pagamento nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ammesse, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ciò significa che sono al massimo 3 le pertinenze esenti, ciascuna appartenente a una delle diverse categorie catastali.


IMU sulle pertinenze, l’agevolazione spetta anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione: è quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 12226 dell’8 maggio 2023. Scopriamo cosa è successo e su cosa vertono i fatti. 

Nell’Ordinanza della Cassazione emerge il seguente principio: nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, le pertinenze dell’immobile non pagano IMU sulla base del principio della leale collaborazione e della buona fede, così come sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212. Dunque, al contribuente viene riconosciuto il diritto al beneficio anche se viene a mancare un adempimento che costituisce un presupposto solo formale.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Il motivo della disputa è la destinazione di un immobile a pertinenza di un fabbricato. Parliamo di un orto e di un giardino che erano stati individuati come area edificabile. Secondo il Comune, ciò bastava ad assoggettare la pertinenza ad autonoma tassazione, anche se mancava qualsiasi dichiarazione sulla reale destinazione della pertinenza.

Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione  contro la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012. Inoltre, in relazione alle due aree pertinenziali c’erano anche sanzioni amministrative e interessi moratori. Le aree interessate erano state adibite a giardino ed orto.

 

Leggi anche IMU 2023: quando, come pagare, esenzioni, novità

La Commissione tributaria regionale ha deciso che le aree non erano soggette ad ICI-IMU poiché si tratta di giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà. Infatti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato e viene a mancare l’autonomia ai fini impositivi, anche se risultava l’edificabilità.

Cedolare secca 2023, occhio alla scadenza: come funziona e quando si paga.

Come funziona la cedolare secca

La cedolare secca è un regime fiscale agevolato sostitutivo dell’IRPEF attraverso cui i titolari di immobili concessi in locazione possono scegliere di tassare il reddito da locazione ad aliquota fissa del 10 o del 21%, invece che calcolare le imposte sul reddito complessivo.

L’imposta sostitutiva, nello specifico, si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. È prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi;
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

In generale, l’aliquota al 21% si applica per i contratti di locazione a canone libero, mentre quella al 10% si applica per i contratti di locazione a canone concordato 3+2 stipulati in questi comuni. La cedolare secca al 10% si può applicare anche ai contratti di affitto a studenti fuori sede e ai contratti transitori (ossia quelli stipulati per un periodo compreso tra uno e 18 mesi).

Prima scadenza in arrivo per la cedolare secca, il regime fiscale facoltativo valido per i contratti di locazione. Vediamo nel seguente articolo come funziona, in quali casi si può scegliere e quando bisogna procedere al pagamento dell’importo dovuto.

Si avvicina la prima scadenza relativa alla cedolare secca, il regime fiscale agevolato applicabile sui redditi provenienti dai canoni di locazione. Questo regime, nello specifico, prevede un’aliquota fissa del 21 o del 10% in base alla tipologia del contratto stipulato.

Pochi giorni alla prima scadenza della cedolare secca. Entro il 30 giugno, infatti, va pagato l’acconto relativo al 2023.

Quando e come pagare

L’acconto, ricordiamo, è dovuto solamente se l’imposta dell’anno precedente supera i 51,65 euro. Se l’importo è inferiore a 257,52 euro la cedolare secca si deve corrispondere in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2023. Se l’importo è superiore a 257,52 euro, invece, si paga in due rate:

 

  • la prima, pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto (50% per i soggetti ISA e i forfettari) entro la scadenza del 30 giugno 2023;
  • la seconda, il restante 60% del totale (50% per i soggetti ISA e i forfettari), entro il 30 novembre 2023.

 

Il pagamento va effettuato tramite il modello F24.