Esistono vari tipi di gemellaggio, fra istituzioni, enti e scuole, le cui unioni vengono costituite per favorire relazioni umane e culturali tra i due soggetti o enti che effettuano il gemellaggio. Il più conosciuto, ispirato da comuni ideali di pace e benessere, è quello costituito fra due comuni dello stesso Stato o di Stati diversi.

Tali gemellaggi vengono stabiliti tra Paesi, a volte anche lontani fra di loro, ma che hanno nelle loro storie o origini punti in comune nei quali riconoscersi. A tale scopo le amministrazioni comunali nel caso di città, o i soggetti nel caso di altri tipi di gemellaggio, portano avanti una serie di iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due gemellati e far conoscere le loro realtà all'altro. Tra le varie iniziative si possono annoverare viaggi-scambio fra componenti delle due realtà o iniziative comuni come concerticonvegni, mostre o benessere per gli associati.

 

TRA LA FEDER.CASA e ASSOCIAZIONE ANPVI è stato costituito un patto per poter dare l'opportunità ai giovani di svolgere il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

Le persone non vedenti hanno diritto a trattamenti pensionistici ed indennità: vediamo quali.

Le persone non vedenti o parzialmente non vedenti, hanno diritto ad essere aiutate economicamente dallo Stato: così, sono previsti degli interventi economici di sostegno che vengono erogati dall’Inps al ricorrere di date condizioni. Vediamo quali sono i trattamenti ed i relativi presupposti.

Pensione per i ciechi assoluti

Le persone assolutamente cieche hanno diritto a vedersi corrispondere la pensione di invalidità a partire dal compimento della maggiore età [1].

Condizioni per la concessione della pensione sono:

  • cittadinanza italiana o comunitaria; per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un valido permesso di soggiorno;
  • riconoscimento della qualità di cieco assoluto da parte dell’apposita commissione medica;
  • stato di bisogno economico (non bisogna avere un reddito annuo superiore ad € 16.532,10).

La pensione è attribuita in tredici rate mensili. L’importo è pari ad euro 302,23 se la persona non è ricoverata in un istituto specializzato, oppure ad euro 279,47 se è ricoverata presso un centro medico apposito.

Pensione per i ciechi parziali

Le persone relativamente cieche, cioè  coloro che in entrambi gli occhi presentano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo della capacità normale, hanno diritto alla pensione quando ricorrono le stesse condizioni previste per i ciechi totali, compreso lo stato di bisogno.

A differenza della pensione per i ciechi totali, la pensione per i ciechi parziali può essere attribuita anche ai minorenni.

Anche questa pensione è attribuita in tredici rate mensili. di importo pari ad € 279,47.

Indennità speciali

Per le persone assolutamente non vedenti o grandemente ipovedenti (cioè con assai limitata capacità visiva) sono previste anche delle indennità.

  • Indennità speciale per i ciechi parziali: è prevista per coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, e viene attribuita per il solo fatto della cecità, senza che rilevi il reddito. Occorre la cittadinanza italiana o quella comunitaria; per gli extracomunitari occorre un valido permesso di soggiorno. La cecità parziale va accertata dalla competente commissione medica [2]. È attribuita in dodici rate mensili, di importo pari ad € 208,83;
  • Per i ciechi assoluti è prevista l’indennità di accompagnamento: viene attribuita indipendentemente dall’età e dal reddito personale ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari muniti di valido permesso di soggiorno. Viene erogata in dodici rate mensili di importo pari ad euro 911,53 [3].

Benefici della legge 104

Quando la cecità costituisce un handicap grave, i familiari della persona cieca hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti. Ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone cieche riconosciute portatrici di handicap grave spettano due anni di congedo retribuito, anche frazionato [4].

Diritti in ambito lavorativo

Le persone che assistono la persona cieca riconosciuta portatrice di handicap grave possono rifiutare il trasferimento della sede di lavoro e possono scegliere il luogo lavorativo più vicino al domicilio dell’assistito, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

[1] Art. 8 della legge n. 66/1962.

[2] Art. 3 della legge 508/1988.

[3] Art.1 della legge 406/1968.

[4] Art. 3 della legge 104/1992.